1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7 le imprese di produzione cinematografica indipendenti:
a) che hanno sede o residenza fiscale in Italia;
b) i cui presidenti, amministratori e direttori sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea;
c) che non sono controllate da imprese di produzione residenti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea;
d) che sostengono direttamente o condividano l'iniziativa, la responsabilità finanziaria, tecnica e artistica della realizzazione e della produzione dell'opera e ne garantiscono il buon esito;
e) che non sono controllate, collegate o legate da rapporti, a qualunque titolo, di esclusiva da e con società che possiedano o controllino emittenti televisive o reti telefoniche, sia fisse che mobili, o reti di interconnessione e trasferimento dati, ivi inclusa INTERNET;
f) che non sono controllate o collegate da o a imprese titolari di un autonomo conto intestato a proprio nome presso l'Agenzia.
2. Le imprese di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica sono iscritte in appositi elenchi informatici istituiti presso l'Agenzia. L'iscrizione a detti elenchi è condizione essenziale per l'ammissione ai benefici della presente legge.