Art. 8.
(Imprese di produzione, distribuzione, esportazione, esercizio e industrie tecniche).

      1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7 le imprese di produzione cinematografica indipendenti:

          a) che hanno sede o residenza fiscale in Italia;

          b) i cui presidenti, amministratori e direttori sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea;

          c) che non sono controllate da imprese di produzione residenti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea;

          d) che sostengono direttamente o condividano l'iniziativa, la responsabilità finanziaria, tecnica e artistica della realizzazione e della produzione dell'opera e ne garantiscono il buon esito;

          e) che non sono controllate, collegate o legate da rapporti, a qualunque titolo, di esclusiva da e con società che possiedano o controllino emittenti televisive o reti telefoniche, sia fisse che mobili, o reti di interconnessione e trasferimento dati, ivi inclusa INTERNET;

          f) che non sono controllate o collegate da o a imprese titolari di un autonomo conto intestato a proprio nome presso l'Agenzia.

      2. Le imprese di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica sono iscritte in appositi elenchi informatici istituiti presso l'Agenzia. L'iscrizione a detti elenchi è condizione essenziale per l'ammissione ai benefici della presente legge.

 

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